IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica e' autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione;
Ritenuta la necessita' di dichiarare soggetto alla tutela della pubblica amministrazione l'intero territorio della provincia di Bergamo;
Visto il voto 20 gennaio 1972, n. 1951/71, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentita la regione Lombardia ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, giusta delibera 10 maggio 1973;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione la ricerca, la estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nell'intero territorio della provincia di Bergamo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1