DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 222/1974 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Numero 222 Anno 1974 GU 12.06.1974 Codice 074U0222

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 101 - il settimo comma e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in neurologia e' stabilito in diciannove per ogni anno di corso (totale settantasei iscritti).
Art. 102 - il settimo comma e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in psichiatria e' stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale sessanta iscritti).
L'art. 130 e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva e' stabilito in trentacinque per ogni anno di corso (totale centocinque iscritti).
Art. 137 - il primo comma e modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare e' stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale quarantacinque iscritti).
Art. 142 - all'elenco degli insegnamenti del 3° anno di corso della scuola di specializzazione in oncologia e' aggiunto quello di "Radiologia" (diagnostica e terapia dei tumori).
L'art. 179 e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina interna e' stabilito in trenta per ogni anno di corso (totale centocinquanta iscritti).
Art. 222 - il secondo comma e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in tossicologia medica e' stabilito in dodici per ogni anno di corso (totale trentasei iscritti).
Art. 224 - il primo comma e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio e' stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale quarantacinque iscritti).