E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna il 30 luglio 1970, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Istologia ed embriologia generale" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla cattedra di "Istologia ed embriologia generale" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna.
Art. 3
#Comma 1
I contributi annui a carico del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna sono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
#Comma 1
L'Universita' di Bologna si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.