E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Firenze il 21 gennaio 1969 e il relativo atto aggiuntivo del 16 dicembre 1969, tra l'Universita' di Firenze e il giornale "La Riforma Medica" con la dichiarazione fideiussoria della societa' "Le Assicurazioni d'Italia", per il finanziamento di un posto di assistente ordinario alla cattedra di "Neurochirurgia" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze.
Art. 3
#Comma 1
I contributi annui a carico del giornale "La Riforma Medica" vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
#Comma 1
L'Universita' di Firenze si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.