Il numero degli impiegati appartenenti alle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri che possono essere destinati a prestare servizio all'estero non puo' superare un terzo dei posti complessivamente previsti dall'organico definitivo della carriera ausiliaria e dallo organico della carriera ausiliaria tecnica.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1