Il numero degli assistenti commerciali che possono prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri non puo' essere superiore al 20% dei posti previsti nell'organico della carriera stessa.
Non sono computati in tale percentuale gli impiegati che seguono i corsi di formazione di cui al primo comma dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' gli impiegati che compiono il periodo di applicazione di cui al comma medesimo.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1