DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 473/1970 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari.

Numero 473 Anno 1970 GU 13.07.1970 Codice 070U0473

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-12;473

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 30. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di farmacia e' aggiunto quello di "Chimica organica".
Art. 37. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di medicina veterinaria e' aggiunto quello di "Parassitologia".
Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie e' aggiunto quello di "Fertilita' e nutrizione delle piante". Allo stesso articolo e' aggiunto il seguente comma:
"L'insegnamento biennale di chimica agraria comporta un esame alla fine di ogni anno".
Art. 50, relativo alle norme d'esame per il conseguimento della laurea in scienze agrarie e' modificato nel senso che il punto B) del primo comma e' soppresso.
Art. 51. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunto quello di "Matematica".
Nello stesso elenco l'istituto di chimica biologica muta la denominazione in quello di "Istituto di patologia generale".