DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 474/1970 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Numero 474 Anno 1970 GU 13.07.1970 Codice 070U0474

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di economia e commercio e aggiunto l'istituto di diritto internazionale.
Art. 65, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di magistero e' modificato nel senso che per il gruppo A (lingue e letterature straniere) l'istituto di lingue e letterature straniere e' soppresso e sostituito dai seguenti:
Istituto di lingua e letteratura francese;
Istituto di lingua e letteratura inglese e anglo-americana;
Istituto di lingue e letterature germaniche (che comprende i due insegnamenti di lingua e letteratura tedesca e di filologia germanica);
Istituto di lingue e letterature iberiche (che comprende gli insegnamenti di lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura portoghese, letteratura ibero-americana);
Istituto di filologia slava (che comprende gli insegnamenti di lingua e letteratura russa e filologia slava);
Istituto di filologia romanza.
Art. 88. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) e' aggiunto quello di:
"Chimica delle superfici e catalisi".
Nello stesso corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
Chimica dello stato solido;
Chimica delle superfici e catalisi;
Chimica inorganica superiore;
Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche.
Art. 89. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di:
Chimica dello stato solido;
Chimica delle superfici e catalisi;
Chimica inorganica superiore.
Art. 111. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di:
Chimica analitica clinica.
Art. 114, relativo alle modalita' degli esami di laurea del corso in farmacia e' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste in una prova di cultura generale e nella discussione di una dissertazione scritta e di un argomento scelto dalla commissione fra i due presentati dal candidato".
Art. 116. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti quelli di:
Chimica analitica clinica;
Farmacologia applicata.
Art. 700, relativo ai titoli di ammissione al corso di specializzazione in ingegneria dei controlli automatici e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria nucleare; il consiglio del corso potra' ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.
Su richiesta del Ministero della difesa saranno ammessi a frequentare il corso di specializzazione, ufficiali delle forze armate non forniti del titolo di studio richiesto. Alla fine del corso ad essi potra' essere rilasciato un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.
Tutti gli ufficiali ammessi al corso, su richiesta del Ministero difesa, sono esenti dal pagamento delle tasse e soprattasse".