L'art. 9 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e' sostituito dal seguente:
"Il permesso di prospezione e' accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunita' economica europea o a societa' aventi la sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata alla esecuzione delle operazioni di prospezione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e al quinto comma dell'art. 2".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 16 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e' sostituito dal seguente:
"Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunita' economica europea o a societa' aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati ed alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata alle esigenze particolari della ricerca su aree marine".
Art. 3
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e' sostituito dal seguente:
"Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati della Comunita' economica europea o a societa' aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purche' abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata".