DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1336/1969 - Modifiche agli articoli 9, 16 e 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, relativa alla rice...

Modifiche agli articoli 9, 16 e 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, relativa alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

Numero 1336 Anno 1969 GU 10.07.1970 Codice 069U1336

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-30;1336

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'art. 9 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e' sostituito dal seguente:
"Il permesso di prospezione e' accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunita' economica europea o a societa' aventi la sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata alla esecuzione delle operazioni di prospezione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e al quinto comma dell'art. 2".


Art. 2

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 16 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e' sostituito dal seguente:
"Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunita' economica europea o a societa' aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati ed alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata alle esigenze particolari della ricerca su aree marine".


Art. 3

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e' sostituito dal seguente:
"Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati della Comunita' economica europea o a societa' aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purche' abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata".