Dopo il primo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, viene aggiunto il seguente comma:
"Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresi' coloro che siano stati iscritti nella graduatoria di merito di, concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Ai primi due concorsi che saranno indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono ammessi a partecipare - fermi restando i requisiti dei titoli di studio e di servizio - i presidi di ruolo di scuola media e i professori ordinari appartenenti a qualsiasi ruolo di scuola secondaria di secondo grado, i quali abbiano esercitato, per incarico, per almeno un biennio, le funzioni di preside di istituto professionale, riportando, per ciascun anno, la qualifica di ottimo.
Art. 3
#Comma 1
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.