I recipienti ed i contenitori nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi, allo scopo di rendere nota durante la lavorazione l'utilizzazione, manipolazione e deposito la natura e la pericolosita' del loro contenuto, devono portare le indicazioni ed i contrassegni che saranno indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, istituita dall'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955.
Con lo stesso provvedimento saranno altresi' stabiliti i prodotti e le materie di cui al comma precedente nonche' le indicazioni ed i contrassegni relativi e le modalita' di applicazione.
Il provvedimento di cui al presente articolo sara' adottato in armonia alle direttive deliberate in materia dal Consiglio della Comunita' economica europea.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1