DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 424/1970 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.

Numero 424 Anno 1970 GU 07.07.1970 Codice 070U0424

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-12;424

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1935, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 31, relativo al corso di laurea in chimica e' modificato nel senso che gli ultimi due commi sono soppressi.
Art. 34. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, riguardante ricerche originali su argomenti riferentisi alle discipline del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti gia' frequentati dallo studente. Consiste anche nella discussione di una tesina scritta riguardante argomenti di
interesse chimico"
Art. 37, relativo al corso di laurea in chimica industriale e' modificato nel senso che il terzo comma e abrogato e sostituito dal seguente:
"L'insegnamento di chimica fisica e le esercitazioni relative comportano un esame alla fine di ogni anno di corso. Le stesse norme valgono per la chimica industriale e le esercitazioni rispettive".
Art. 38. - Il secondo comma e' soppresso.