IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 87, gia' 73), relativo al biennio di studi propedeutici per l'ingegneria e' modificato nel senso che dopo la lettera c) e' inserito il seguente comma:
d) con disegno II (civile) o disegno II (industriale);
il terzo comma e' modificato nel senso che e' aggiunto l'insegnamento di disegno II (civile) che va ad occupare il posto prima di "Litologia e geologia".
Il quarto comma e' modificato nel senso che e' aggiunto l'insegnamento di disegno II (industriale), che va ad occupare il posto prima di "Metodi di osservazione e misura".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1