IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 176, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del consiglio direttivo della scuola speciale per archeologi preistorici classici e medioevalisti.
Art. 177. - E' istituito un consiglio direttivo della scuola, composto da cinque membri, e cioe' dal direttore della scuola, che lo presiede, da due docenti degli indirizzi rispettivamente preistorico e medioevalistico, designati dal consiglio della scuola, da un rappresentante del dipartimento istruzione e cultura della giunta regionale toscana, designato dalla regione medesima, e da un rappresentante dell'amministrazione universitaria, designato dal rettore dell'Universita', cui sono affidate le funzioni di segretario del consiglio.
Il consiglio direttivo delibera su tutti gli affari inerenti alla organizzazione e alla attivita' della scuola.Per le questioni di natura didattico-scientifica il consiglio delibera dopo aver sentito il consiglio della scuola previsto dall'art. 176.
Dopo l'art. 226, e con lo spostamento degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in sicurezza nucleare e radioprotezione, annesso alle facolta' di ingegneria.
Corso di perfezionamento in sicurezza nucleare
e radioprotezione
Art. 227. - E' annesso alla facolta' di ingegneria il corso di perfezionamento in sicurezza nucleare e radioprotezione.
Art. 228. - Il corso ha la durata di un anno. Sono ammessi al corso i laureati in ingegneria, in fisica, in chimica. Gli insegnamenti del corso sono i seguenti:
1) fisica dei reattori nucleari;
2) misure di fisica nucleare;
3) impianti nucleari;
4) tecnologie e costruzioni nucleari;
5) garanzia della qualita';
6) sicurezza nucleare;
7) radioprotezione;
8) radiochimica.
I suddetti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche ed eventualmente da conferenze.
Art. 229. - Al termine del corso la facolta' rilascia un certificato di studio per il conseguimento del quale e' necessario aver superato gli esami di tutte le materie indicate nell'articolo precedente.
Art. 230. - Per le commissioni giudicatrici valgono le norme stabilite per le commissioni degli esami di profitto.
Art. 231. - Il corso ha un numero di posti limitato e sara' fissato anno per anno dal consiglio di facolta', il quale deliberera' sulle ammissioni, in base ai titoli presentati dagli aspiranti.
Art. 232. - Le tasse e le soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono stabilite nella misura seguente:
a) tassa d'iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000
b) contributo per esercitazioni . . . . . . . . . " 60.000
c) libretto di iscrizione . . . . . . . . . . . . " 800
Art. 233. - Gli allievi che abbiano frequentato il corso e frequentato tutti gli esami prescritti al termine del quale non abbiano superato tutti gli esami di profitto, potranno essere iscritti in qualita' di fuori corso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1