Per le stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 2000 ed a 5000 esemplari, le tariffe previste per i gruppi 2°, 3°, 4° e 5° dalla voce 5 della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, sono stabilite, a decorrere dal 1° novembre 1976, nelle seguenti misure:
Gruppo 2°:
spedizioni non inferiori a 2000 esemplari:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . . L. 10 per ogni 50 gr o frazione in piu . . . . . . . . . . " 5 spedizioni non inferiori a 5000 esemplari:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . . L. 7 per ogni 50 gr o frazione in piu . . . . . . . . . . " 3
Gruppo 3°:
spedizioni non inferiori a 2000 esemplari:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . . L. 13 per ogni 50 gr o frazione in piu . . . . . . . . . . " 5 spedizioni non inferiori a 5000 esemplari:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . . L. 9 per ogni 50 gr o frazione in piu . . . . . . . . . . " 4
Gruppi 4° e 5°:
spedizioni non inferiori a 2000 esemplari:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . . L. 21 per ogni 50 gr o frazione in piu . . . . . . . . . . " 9 spedizioni non inferiori a 5000 esemplari:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . . L. 18 per ogni 50 gr o frazione in piu . . . . . . . . . . " 8
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1