IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione Superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche della Scuola anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 5, relativo alla elezione del consiglio direttivo, e' modificato nel senso che il terzo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni anno entro il 31 dicembre a scrutinio segreto dagli allievi riuniti in assemblea e rimangono in carica fino all'avvenuta elezione dei rappresentanti dell'anno successivo ma comunque non oltre il 31 dicembre.
Coloro che vengono a cessare nel corso dell'anno saranno surrogati da coloro che li seguono nell'ordine di designazione per numero di voti".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1