L'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' cosi' modificato:
"Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entita' o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove e' situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune.
In caso di opposizione o di presentazione di reclami la decisione spetta al Ministro per la marina mercantile.
In ogni caso non si puo' procedere alla stipulazione dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione della domanda.
Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni.
Il Ministro per la marina mercantile puo' autorizzare l'esame delle domande presentate anche oltre detto termine per imprescindibili esigenze di interesse pubblico.
Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine.
Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni altro caso di presentazione di domande concorrenti".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1