IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189;
Considerata la necessita' di prorogare i termini, per il riordinamento del corso di laurea in scienze politiche, al fine di consentire a tutte le facolta' di scienze politiche di adeguarsi al nuovo ordinamento;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il termine di quattro anni, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189, e' prorogato di altri quattro anni.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1