L'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, viene integrato con l'aggiunta dei seguenti comma:
"Nelle tre Venezie, agli adempimenti previsti dal primo comma del presente articolo, provvede la sezione di credito agrario dell'istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie.
Alla sezione di credito agrario dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, in materia di schedario regionale si applicano il secondo e terzo comma del presente articolo".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il terzo comma dell'art. 45 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e' sostituito dal seguente:
"All'uopo le deliberazioni dei consigli di amministrazione e degli altri organi deliberanti, non diventano esecutive se non dopo trascorsi venti giorni da quello in cui pervennero all'organo di vigilanza, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti la concessione dei prestiti".