L'onere contributivo globale previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo e' ridotto, per l'anno 1972, in misura pari al 25,11 per cento delle retribuzioni fissate dalla tabella GM. 2 allegata alla legge stessa, in relazione al genere della nave e alla qualifica rivestita a bordo dal marittimo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per effetto della riduzione prevista dall'art. 1 del presente decreto, gli armatori ed i marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo sono esonerati, per l'anno 1972, dal pagamento sia del contributo integrativo dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara sia del contributo base ed a percentuale di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'art. 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.