L'onere contributivo globale previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo e' ridotto, per l'anno 1973, in misura pari al 16,50 per cento delle retribuzioni imponibili.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per effetto della riduzione prevista dall'art. 1 del presente decreto, gli armatori ed i marittimi imbarcati su pescherecci operanti nel Mediterraneo sono esonerati, per l'anno 1973, dal pagamento del contributo di pertinenza della gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara e tenuti al versamento del contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una diminuzione del coefficiente di commisurazione del contributo stesso pari a 10,50 punti per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1973 ed a 9 punti per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1973, fermo restando il criterio di ripartizione del residuo carico contributivo tra armatori e marittimi, secondo le norme generali relative alla contribuzione di competenza del predetto Fondo.