DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1072/1973 - Riduzione dell'onere contributivo per l'anno 1973 in favore della pesca marittima.

Riduzione dell'onere contributivo per l'anno 1973 in favore della pesca marittima.

Numero 1072 Anno 1973 GU 22.04.1974 Codice 073U1072

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-08;1072

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'onere contributivo globale previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo e' ridotto, per l'anno 1973, in misura pari al 16,50 per cento delle retribuzioni imponibili.


Art. 2

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Comma 1

Per effetto della riduzione prevista dall'art. 1 del presente decreto, gli armatori ed i marittimi imbarcati su pescherecci operanti nel Mediterraneo sono esonerati, per l'anno 1973, dal pagamento del contributo di pertinenza della gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara e tenuti al versamento del contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una diminuzione del coefficiente di commisurazione del contributo stesso pari a 10,50 punti per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1973 ed a 9 punti per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1973, fermo restando il criterio di ripartizione del residuo carico contributivo tra armatori e marittimi, secondo le norme generali relative alla contribuzione di competenza del predetto Fondo.