IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonche' le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonche' il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione della sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, ente morale con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, in data 26-27 aprile 1971 e 20 luglio 1971;
Visto lo statuto della predetta sezione approvato con proprio decreto del 25 gennaio 1965, n. 236 e modificato con proprio decreto del 18 febbraio 1969, n. 65;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
D'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvata la modificazione degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 dello statuto della sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, ente morale con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, in conformita' del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1