Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la borsa valori della stessa citta', viene modificata come segue: diritto fisso annuo L. 10.000 (diecimila), in piu' L. 10 (dieci) per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale quotato.
L'ammontare dei diritti si computa sul complessivo del capitale azionario ed obbligazionario quotato ed in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il limite massimo dei diritti viene stabilito in lire 1.200.000 (unmilioneduecentomila).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alle societa', che a decorrere dal 1 gennaio 1973 otterranno l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale presso la borsa valori di Trieste, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti, ad esclusione del diritto fisso di L. 10.000 (diecimila):
esenzione per il primo anno di quotazione;
riduzione del 50% per il secondo, terzo e quarto anno di quotazione.