IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova, approvato con proprio decreto dell'8 settembre 1967, n. 908, e modificato con proprio decreto del 18 luglio 1969, n. 662;
Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti all'Istituto medesimo, adottata in data 14 aprile 1972;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvata la modificazione degli articoli 4, 14, 23, 24 e 25 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova, in conformita' del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1