L'ente pubblico "Istituto dei registri di varieta' di prodotti sementieri" e' soppresso.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La parte di patrimonio, comprendente il materiale scientifico, i registri e le attrezzature tecniche di pertinenza dell'istituto, e' devoluta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini del proseguimento dei compiti istituzionali gia svolti da suddetto istituto.