Il secondo comma dell'art. 18 e' soppresso e sostituito come segue:
Art. 18, secondo comma. - Per quanto non previsto dal presente statuto, la disciplina dei rapporti con il personale non docente in genere, deve prevedere uno stato giuridico ed un trattamento economico non inferiori rispetto a quelli del personale non docente delle universita' e degli istituti superiori statali, che svolga le stesse mansioni e funzioni.
A favore del personale non docente vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennita' di anzianita'.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1