Sono dichiarate di pubblica utilita' le costruzioni di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonche' la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del V comando militare territoriale della regione militare nord-est.
Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La durata di efficacia del presente decreto e' di anni dieci a decorrere dal 16 luglio 1981 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Le espropriazioni di cui sopra dovranno avere inizio e compimento entro il termine di validita' del presente decreto.
I lavori saranno iniziati entro un termine non superiore ai tre anni dalla instaurazione della procedura espropriativa ovvero, qualora intervenga, dalla data di occupazione d'urgenza dei terreni interessati dai lavori stessi effettuata ai sensi dell'art. 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni e saranno ultimati entro il termine stabilito per le espropriazioni.