Il terzo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, e' sostituito dai seguenti:
"Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Si applicano le norme di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, numero 617, relativo ai concorsi di accesso alla magistratura ordinaria, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati di uno stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno di essi del relativo punteggio.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1