DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1086/1980 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.

Numero 1086 Anno 1980 GU 18.03.1981 Codice 080U1086

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-05;1086

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 196, 197, 198, 199, 200, 201 e 202, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 196. - La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso la clinica dermatologica e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.
Art. 197. - La durata del corso di studi e' di tre anni.
Art. 198. - Il numero massimo degli allievi iscrivibili e' di ventiquattro complessivamente per l'intero corso di studi.
Art. 199. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia ed istologia normale della cute;
2) fisiologia della cute e degli annessi;
3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia e parassitologia applicate;
5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologica.
2° Anno:
1) patologia delle malattie cutanee;
2) patologia delle infezioni veneree;
3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
4) immunopatologia cutanea;
5) dermatologia allergologica e professionale;
6) angiologia;
7) sessuologia.
3° Anno:
1) clinica delle malattie cutanee;
2) clinica delle infezioni veneree;
3) dermatologia pediatrica;
4) farmacologia e terapia;
5) fisioterapia dermatologica;
6) cosmetologia;
7) chirurgia plastica riparatrice;
8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Art. 200. - Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.
Gli specializzandi hanno percio' obblighi di frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazioni pratiche nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni.
L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova.


Art. 2

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Comma 1

Gli articoli 247, 248, 249 e 250, relativi alla scuola di specializzazione in oncologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 247. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso la cattedra di oncologia e conferisce il diploma di specialista in oncologia.
Art. 248. - La durata del corso di studi e' di tre anni.
Art. 249. - Il numero massimo degli allievi iscrivibili e' di settantacinque complessivamente per l'intero corso degli studi.
Art. 250. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
patologia generale dei tumori (I);
oncologia sperimentale (I);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (I);
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.
2° Anno:
patologia generale dei tumori (II);
oncologia sperimentale (II);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (II);
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio; radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica (I);
oncologia chirurgica (I).
3° Anno:
oncologia medica (II);
oncologia chirurgica (II);
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.
Ogni scuola deve provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto.
Art. 251. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche, ai seminari e' obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno e' condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' unico.


Art. 3

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Comma 1

L'art. 429, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in neurofisiopatologia, e' cosi' modificato:

Il numero massimo degli allievi iscrivibili e' di quarantacinque complessivamente per l'intero corso di studi".