DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 485/1978 - Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

Numero 485 Anno 1978 GU 28.08.1978 Codice 078U0485

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-22;485

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nell'art. 6, comma primo, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti dopo le parole: "Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono e cessato anteriormente al 1 gennaio 1978;", sono aggiunte le parole: "non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalle amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo precedente il 1 gennaio 1978;".


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.