Le imprese quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a dieci miliardi di lire, determinato ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le quali realizzano progetti d'investimento agevolati con le disponibilita' del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, istituito con l'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, devono presentare al C.I.P.I., per il tramite del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello durante il quale e' stata concessa l'agevolazione, il proprio bilancio certificato da societa' aventi i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Comunicazione al C.I.P.I. dei bilanci di esercizio certificati da parte delle imprese beneficiarie
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 NOVEMBRE 1985, N. 710)).