DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Attuazione della delega di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilita' del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale.

Numero 1258 Anno 1977 GU 26.08.1978 Codice 077U1258

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-22;1258

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Comunicazione al C.I.P.I. dei bilanci di esercizio certificati da parte delle imprese beneficiarie

Comma 2

Le imprese quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a dieci miliardi di lire, determinato ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le quali realizzano progetti d'investimento agevolati con le disponibilita' del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, istituito con l'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, devono presentare al C.I.P.I., per il tramite del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello durante il quale e' stata concessa l'agevolazione, il proprio bilancio certificato da societa' aventi i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 NOVEMBRE 1985, N. 710)).