L'aliquota contributiva, il massimale e l'importo minimo dei contributi di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono cosi' variati:
a) aliquota contributiva: 4 per cento a carico del proponente e 4 per cento a carico dell'agente o del rappresentante di commercio;
b) massimale di contribuzione: L. 12.000.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attivita' per un solo proponente e L. 7.500.000 annue per ciascun proponente in ogni altro caso;
c) importo minimo dei contributi: L. 240.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attivita' per un solo proponente e L. 120.000 annue in ogni altro caso.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1