IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;.
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Dopo l'art. 46, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla creazione dell'istituto di psicologia, annesso alla facolta' di lettere e filosofia.
Istituto di psicologia
Art. 47. - L'istituto di psicologia e' policattedra e comprende gli insegnamenti di psicologia I, psicologia II, psicolinguistica, psicologia sociale, psicologia applicata.
L'istituto ha lo scopo di coordinare e potenziare l'insegnamento della psicologia e favorire la ricerca scientifica.
L'istituto ha sede autonoma in via Divisi, 81 e dispone di una biblioteca specializzata per lo studio delle scienze del comportamento, di una ricca testoteca, di un laboratorio di psicologia animale e di altre fondamentali apparecchiature per la ricerca scientifica e di laboratorio.
La direzione dell'istituto e' affidata ad uno dei titolari delle singole discipline.
Presso l'istituto prestano servizio gli assistenti di ruolo, i contrattisti, gli assegnisti e vi collaborano, inoltre, studiosi e ricercatori di scienze del comportamento.
Con la dotazione assegnata all'istituto del consiglio di amministrazione dell'Universita', nonche' con gli eventuali fondi straordinari e/o elargizioni di altri enti e istituzioni, l'istituto e' in grado di provvedere alle proprie attivita' scientifiche e didattiche.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1