IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Venezia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 1 e' modificato nel senso che dopo l'elenco dei seminari della facolta' di lingue e letterature straniere e' aggiunto il seguente nuovo comma:
Appartengono alla facolta' di lettere e filosofia i seguenti istituti:
istituto di studi classici;
istituto di studi storici;
istituto di studi filosofici;
istituto di filologia romanza;
istituto di filologia moderna;
istituto di discipline artistiche.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1