IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 79 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono soppressi i seguenti insegnamenti:
analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
antropologia;
chimica organica;
astronomia;
etnologia;
meccanica razionale con elementi di statistica grafica e disegno;
geografia economica;
statistica.
Nel medesimo elenco gli insegnamenti sottoelencati mutano denominazione in quella a fianco di ciascuno indicata:
da "petrografia delle rocce sedimentarie" in "petrologia del sedimentario";
da "stratigrafia" in "geologia stratigrafica";
da "geologia del sottosuolo" in "esplorazione geologica del sottosuolo";
da "petrotettonica" in "petrografia strutturale".
Sono, inoltre, aggiunti, al suddetto elenco, i seguenti nuovi insegnamenti complementari:
metereologia e climatologia;
tecniche geofisiche di laboratorio;
biostratigrafia e paleoecologia;
geologia degli idrocarburi;
geologia del cristallino;
geologia del quaternario;
mineralogia sistematica;
complementi di chimica (per geologi).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1