DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 411/1978 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Numero 411 Anno 1978 GU 05.08.1978 Codice 078U0411

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 19, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di giurisprudenza, e' modificato nel senso che all'istituto di filosofia del diritto sono attribuiti i seguenti insegnamenti:
filosofia del diritto;
sociologia giuridica;
teoria dell'interpretazione;
teoria generale del diritto;
storia delle dottrine politiche.
Conseguentemente, l'insegnamento di sociologia giuridica e' depennato dall'elenco degli insegnamenti attribuiti all'istituto di diritto pubblico.
L'art. 20, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in giurisprudenza, e' modificato nel senso che l'insegnamento di diritti dei Paesi del Common Law muta la denominazione in quella di "Common Law e diritto comune moderno".
Art. 58 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto il seguente:
lingua e letteratura gaelica.
Art. 59 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia e' aggiunto il seguente:
lingua e letteratura gaelica.
Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne e' aggiunto il seguente:
lingua e letteratura gaelica.
L'art. 108, relativo al corso di laurea in scienze naturali, e' modificato nel senso che dopo l'elenco degli insegnamenti complementari i primi due commi relativi alle modalita' d'esame di insegnamento biennale sono abrogati e sostituiti dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di botanica e zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica e possono importare, a scelta dello studente, due distinti esami alla fine di ciascun anno, ovvero un unico esame al termine del biennio".
L'art. 110, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, e' modificato nel senso che dopo l'elenco, degli insegnamenti complementari il primo comma relativo alle modalita' di esame di insegnamenti biennali e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica e possono importare, a scelta dello studente, due distinti esami alla fine di ciascun anno, ovvero un unico esame al termine del biennio".