IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1974, n. 673, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 20 dicembre 1974;
Vista la nota n. 7154 del 15 aprile 1976 del rettore dell'Universita' di Pavia;
Ritenuta l'opportunita' di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1974, n. 673, in quanto l'insegnamento di ortopedia non era previsto nello statuto dell'Universita' di Pavia e di conseguenza non poteva cambiare la denominazione;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1974, n. 673, e' rettificato nel senso che deve intendersi soppresso il seguente periodo:
L'art. 41, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che l'insegnamento complementare di ortopedia muta la denominazione in quella di ortopedia e traumatologia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1