IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 68 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
miglioramento genetico degli alberi forestali;
salvaguardia e valutazione delle risorse genetiche;
geologia applicata.
Lo stesso elenco e' modificato nel senso che gli insegnamenti semestrali di produzione e controllo delle sementi e di batteriologia fitopatologica mutano la denominazione in quella di principi e metodologie genetiche delle produzioni sementiere (annuale) e di fitobatteriologia (annuale) ed i seguenti insegnamenti passano da semestrali ad annuali:
bachicoltura e apicoltura;
colture protette;
coniglicoltura;
edilizia zootecnica;
fisioclimatologia animale;
foraggicoltura;
frutticoltura industriale;
igiene zootecnica;
micotossicologia;
patologia delle piante ortive;
patologia delle sementi;
tecnica delle applicazioni frigorifere.
L'art. 76, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di agraria, e' modificato nel senso che all'istituto di agronomia e coltivazioni erbacee fa capo anche l'insegnamento di giardini e tappeti erbosi; all'istituto di microbiologia agraria e tecnica fa capo l'insegnamento di microbiologia delle contaminazioni dell'ambiente e dei prodotti agricoli, all'istituto di zootecnia fa capo l'insegnamento di fisiologia della nutrizione animale; all'istituto di meccanica agraria fanno capo gli insegnamenti di meccanizzazione delle aziende zootecniche e di macchine e attrezzature per la sistemazione e per grandi movimenti di terra.
All'istituto di industrie agrarie fa capo l'insegnamento di chimica e tecnologia degli alimenti; all'istituto di estimo rurale e contabilita' fa capo l'insegnamento di metodologia della pratica estimativa; all'istituto di entomologia agraria fa capo l'insegnamento di entomologia forestale.
Dopo l'art. 76, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del seminario di studi di genetica agraria.
Seminario di studi di genetica agraria
Art. 77. - Il seminario di genetica agraria e' istituito con lo scopo di promuovere il progresso degli studi di genetica applicata alle produzioni vegetali e animali attraverso conferenze, cicli di lezioni, riunioni e pubblicazioni a carattere interdisciplinare e di ampliare e completare la formazione e la preparazione scientifica dei giovani.
Art. 78. - Organo direttivo del seminario e' il consiglio direttivo. Il consiglio direttivo e' nominato dal consiglio di facolta'; esso e' costituito da cinque professori ufficiali della facolta' di agraria, almeno tre dei quali appartenenti agli istituti di miglioramento genetico delle piante agrarie, di agronomia e coltivazioni erbacee e di zootecnia.
Art. 79. - Il consiglio direttivo stabilisce le linee generali di sviluppo e le attivita' scientifiche del seminario.
Art. 80. - Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un direttore. Il consiglio e il direttore durano in carica tre anni.
Gli atti amministrativi hanno la firma del direttore che e' il responsabile del seminario.
Art. 81. - Il seminario ha sede presso l'istituto di miglioramento genetico nelle piante agrarie.
Art. 129 - all'elenco degli istituti, annessi alla facolta' di medicina veterinaria, sono aggiunti i seguenti istituti policattedra:
istituto di clinica medica veterinaria:
istituto di ispezione degli alimenti;
istituto di patologia delle malattie infettive e parassitarie degli animali domestici;
istituto di alimentazione e nutrizione animale;
istituto di zootecnica.
L'art. 130, relativo al centro di microscopia elettronica, e' abrogato e sostituito dal seguente:
E' istituito presso l'Universita' degli studi di Bari un centro di microscopia elettronica. Esso ha sede propria e svolge attivita' scientifica e didattica in campo medico, biologico e abiologico.
Il centro e' diretto da un comitato esecutivo composto dal direttore e da sette membri in rappresentanza delle facolta' di medicina e chirurgia, ingegneria, scienze, agraria, farmacia, economia e commercio e medicina veterinaria.
Il direttore e' nominato, per un quinquennio, dal rettore su proposta dei rappresentanti delle facolta' in seno al comitato esecutivo fra i professori ufficiali dell'Universita' di Bari particolarmente competenti nel campo della microscopia elettronica.
I membri rappresentanti delle facolta' sono designati dai rispettivi consigli di facolta'; essi durano in carica per due anni e possono essere confermati.
Al comitato esecutivo e' devoluta la responsabilita' dell'attivita' scientifica e della gestione tecnica ed amministrativa del centro.
Il centro dispone di un fondo destinato sia al mantenimento e al miglioramento delle attrezzature sia alle spese di gestione.
Detti fondi sono costituiti da:
a) una dotazione annuale stabilita, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bari;
b) fondi provenienti da enti pubblici o privati, sia sotto forma di donazione, sia in seguito a richieste del comitato esecutivo;
c) contributo dei vari istituti o ricercatori per le ricerche eseguite.
Il funzionamento del centro e' disciplinato da un apposito regolamento.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1