DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Numero 1238 Anno 1977 GU 28.07.1978 Codice 077U1238

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-31;1238

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:46:10

Art. 1

#

Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 89 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche e' aggiunto il seguente:
petrografia delle rocce sedimentarie.
Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, il secondo comma e' soppresso e dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

L'esame di geografia fisica deve essere preceduto da quello di geografia.
L'esame di geologia deve essere preceduto da quello di geografia fisica e da quello di mineralogia.
L'esame di petrografia deve essere preceduto da quello di mineralogia.
L'esame di fisica terrestre deve essere preceduto da quello di fisica sperimentale, e prima dell'ultimo comma e' aggiunto il seguente:

L'esame di petrografia delle rocce sedimentarie deve essere preceduto da quello di mineralogia.
L'art. 90, relativo alle modalita' dell'esame di laurea, e' modificato nel senso che nel primo comma sono soppresse le seguenti parole: "di una prova di cultura generale".
Nello stesso articolo il secondo comma e' soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1978
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 311