IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 343, con il quale e' stato provveduto all'istituzione della scuola di specializzazione in oncologia presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna;
Vista la nota n. 28950 datata 30 luglio 1977 e la nota n. 39971 datata 16 novembre 1977, con le quali il rettore dell'Universita' di Bologna ha fatto presente che la determinazione delle tasse e soprattasse e contributi e' regolata, per tutte le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento post-universitari, dall'art. 193 dello statuto dell'Universita' di Bologna e che pertanto e' opportuno sopprimere l'art. 691 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 343;
Riconosciuta la necessita' di sopprimere l'art. 691 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 343, concernente l'indicazione delle tasse, soprattasse e contributi per la scuola di specializzazione in oncologia istituita con il suddetto decreto, in quanto regolata dall'art. 193 dello statuto dell'Universita' di Bologna;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
L'art. 691 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 343, concernente l'indicazione delle tasse, soprattasse e contributi per la scuola di specializzazione in oncologia dell'Universita' di Bologna, e' soppresso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1