Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato dall'art. 24 della legge 20 aprile 1976, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:
"I prodotti sementieri di cui al primo comma del presente articolo devono essere contenuti in involucri chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale. Le modalita' della chiusura ufficiale e le disposizioni in materia di contrassegno ufficiale degli imballaggi sono disciplinate dal regolamento di esecuzione della presente legge.
Con lo stesso regolamento saranno stabilite per le piccole confezioni i limiti di peso e le specie per le quali non e' obbligatoria la chiusura ufficiale e l'apposizione del cartellino di certificazione".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il quarto comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente:
"Il giudizio relativo all'idoneita' delle ispezioni in campo, di cui al primo comma del presente articolo, e quello relativo all'equivalenza di cui al terzo comma, quando consentiti allo Stato membro, sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 3
#Comma 1
Nell'allegato n. 1, punto 2) foraggere, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo la specie "Pisum arvense L." "Pisello da foraggio" e' aggiunta la specie "Poa pratensis" "Fienarola dei prati".
Nell'allegato n. 2, punto a) graminacee, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' soppressa la specie "Poa pratensis" "Fienarola dei prati".