IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della Pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Il primo comma dell'art. 85, concernente le norme per l'ammissione all'esame di laurea per i corsi di scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche, chimica e chimica industriale e' abrogato e sostituito con il seguente:
Art. 85. - L'esame di laurea per i corsi di scienze naturali e geologiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di una tesi orale svolte dal candidato in temi relativi ad insegnamenti fondamentali e complementari propri della laurea cui egli aspira. L'argomento della tesi orale deve riferirsi a materia diversa da quella in cui e' stata compilata la dissertazione scritta.
L'esame di laurea per i corsi di chimica, chimica industriale e scienze biologiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in tema relativo ad insegnamento fondamentale o complementare propri della laurea cui egli aspira.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1