DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 460/1985 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Numero 460 Anno 1985 GU 03.09.1985 Codice 085U0460

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-01-10;460

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

All'art. 72, relativo alla facolta' di economia e commercio, e' soppresso il punto: 11) centro meccanografico.


Art. 2

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Comma 1

Dopo l'art. 411 e' inserito:

Centro interfacolta' di calcolo elettronico
Art. 412. - Il centro interfacolta' di calcolo elettronico dell'Universita' di Parma e' destinato al servizio relativo alle attivita' scientifiche e didattiche dell'Universita' di Parma.
Art. 413. - Il centro ha le seguenti finalita':
a) sopperire alle esigenze di calcolo connesse con la ricerca scientifica nelle istituzioni dell'Universita' di Parma mettendo a disposizione di coloro che operano in tali istituzioni le attrezzature per il calcolo e le elaborazioni che possono essere necessarie per lo svolgimento delle loro attivita' di ricerca;
b) sopperire alle esigenze didattiche delle istituzioni dell'Universita' di Parma fornendo le risorse di calcolo e le attrezzature necessarie per la preparazione degli studenti;
c) promuovere attivita' di studio e di documentazione, nonche' qualsiasi altra attivita' connessa con l'impiego e lo sviluppo dei mezzi di elaborazione a disposizione del centro;
d) favorire il collegamento e la collaborazione con centri di calcolo o centri di studio e di ricerca appartenenti ad altre universita', consorzi interuniversitari, enti pubblici di ricerca.
Art. 414. - Sono organi del centro:
a) il consiglio direttivo;
b) il comitato tecnico;
c) il direttore del centro;
d) il direttore tecnico del centro.
Art. 415. - Il consiglio direttivo e' costituito da:
a) il direttore del centro con funzioni di presidente;
b) rappresentanti di ciascuna facolta' e dipartimenti interessati dell'Universita' di Parma, scelti fra i professori ufficiali;
c) il dirigente amministrativo dell'Universita' di Parma o un funzionario da lui delegato;
d) il direttore tecnico anche con funzioni di segretario.
I membri del consiglio direttivo di cui alla voce b) sono nominati dal rettore su proposta delle rispettive facolta' e dipartimenti, durano in carica tre anni purche' conservino la qualifica di professori ufficiali dell'Universita' di Parma e possono essere confermati.
Art. 416. - Il comitato tecnico del centro e' costituito da esperti nel settore degli elaboratori elettronici e della elaborazione automatica dei dati.
Il comitato tecnico e' costituito da:
a) il direttore tecnico con funzioni di coordinatore;
b) rappresentanti degli utenti dell'Universita' scelti fra il personale docente o tecnico che abbia comprovata esperienza nel settore degli elaborati elettronici e dell'elaborazione automatica dei dati;
c) due rappresentanti eletti dal personale tecnico del centro nel proprio ambito;
d) un rappresentante dell'amministrazione dell'Universita' di Parma, nominato dal rettore.
I membri del comitato tecnico di cui alla voce b) sono nominati dal rettore su proposta del consiglio direttivo.
I membri del comitato tecnico di cui alle voci b), c) e d), durano in carica tre anni e possono essere confermati.
I membri di cui alle voci b), c) e d) possono contemporaneamente far parte anche del consiglio direttivo.
Il comitato tecnico svolge la funzione di organo consultivo del consiglio direttivo e della direzione.
Art. 417. - Il direttore del centro, nominato dal rettore, e' scelto fra i professori ufficiali dell'Universita' di Parma. Dura in carica tre anni e puo' essere confermato.
Art. 418. - Il direttore tecnico del centro e' nominato dal rettore su proposta del consiglio direttivo ed e' scelto fra il personale docente e tecnico dell'Universita' di Parma avente comprovata esperienza nel settore degli elaboratori elettronici e dell'elaborazione automatica dei dati.
Il direttore tecnico dura in carica tre anni e puo' essere confermato.
Art. 419. - Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del consiglio direttivo e previo parere del senato accademico. Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore.