IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 6 e 87 della Costituzione;
Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1984, n. 4;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;
Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;
EMANA
il seguente decreto:
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, in data 6 febbraio 1985 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1