Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 44 (Norme di carattere generale). - L'Amministrazione, in relazione al numero dei candidati ai concorsi di cui al presente decreto, puo' far precedere le prove di esame all'accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1