E' istituita l'avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, con circoscrizione coincidente con quella della locale corte di appello.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'avvocatura dello Stato di Salerno entra in funzione per gli effetti di cui all'art. 25 del codice di procedura civile e all'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche, e per le notifiche alle pubbliche amministrazioni dalla data in cui entrera' in funzione la corte d'appello di Salerno, che sara' stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1983, n. 11.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.