DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 277/1983 - Variazioni all'aliquota contributiva e ai massimali annui di contribuzione di cui all'art. 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e ri

Variazioni all'aliquota contributiva e ai massimali annui di contribuzione di cui all'art. 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e ri

Numero 277 Anno 1983 GU 09.06.1983 Codice 083U0277

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;277

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

L'aliquota contributiva e i massimali annui di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono cosi' variati:
a) aliquota contributiva: 5% a carico del proponente e 5% a carico dell'agente o rappresentante di commercio;
b) massimali annui di contribuzione: L. 24.000.000 qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attivita' per un solo preponente e L. 10.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso.