IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Padova approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 262, relativo alla scuola di perfezionamento in glottologia della facolta' di lettere e filosofia, e' modificato come appresso:
All'elenco delle materie fondamentali sono aggiunte le seguenti:
9) dialettologia italiana;
10) linguistica generale.
All'elenco delle materie integrative sono aggiunte le seguenti:
4) filologia semitica;
5) filologia balcanica;
6) filologia ugro-finnica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1