Dopo l'art. 197, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:
Scuola di specializzazione in biochimica marina
Art. 198. - Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e' istituita una scuola biennale di specializzazione in biochimica marina, presso l'istituto di chimica organica.
Art. 199. - Scopo della scuola e' quello di fornire agli iscritti le cognizioni scientifiche e tecniche necessarie per svolgere l'attivita' di biochimico nel campo dell'ecologia marina, della produttivita', del controllo igienico-sanitario di qualita' e delle utilizzazioni industriali delle risorse biologiche marine.
Art. 200. - Il direttore della scuola e' nominato dal consiglio della facolta' di scienze per un anno ed e' riconfermabile. Egli presiede il consiglio della scuola, costituito da tutti i docenti, vigila sul buon funzionamento di essa ed e' tenuto a dare comunicazione al preside della facolta' di scienze di tutti gli atti e deliberazioni del consiglio da lui presieduto.
Art. 201. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze naturali, che nel corso degli studi abbiano superato l'esame di almeno un insegnamento di indirizzo biologico. Il numero massimo degli iscritti alla scuola, viene stabilito di anno in anno dal consiglio della stessa ed e' approvato dal consiglio di facolta'.
Art. 202. - Per il conseguimento del titolo di specialista e' obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni, conferenze, ai colloqui tenuti espressamente per il corso in oggetto; e' altresi' obbligatoria la frequenza, per un periodo non inferiore a sei mesi, dei laboratori, dei dipartimenti o istituti presso i quali si tengono gli insegnamenti, ai fini del migliore apprendimento e dello svolgimento delle tesi di specializzazione.
Art. 203. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
oceanografia fisica e chimica;
biochimica e fisiologia degli animali acquatici;
biochimica e fisiologia dei vegetali acquatici;
metodi analitici per il controllo delle acque di mare;
istochimica;
biologia marina.
2° Anno:
biochimica applicata;
bromatologia dei prodotti della pesca;
microbiologia marina;
effetti biologici degli inquinamenti;
prodotti biologicamente attivi da organismi marini;
fitobiologia marina.
Art. 204. - I docenti dei singoli insegnamenti sono nominati per incarico, anno per anno, dal consiglio di facolta' su proposta del direttore della scuola.
Art. 205. - Gli esami di profitto vengono sostenuti al termine dell'anno di frequenza. Al termine del 2ª anno viene sostenuto l'esame di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato su un argomento da lui scelto ed approvato dal direttore della scuola, di fronte alla commissione di diploma costituita a norma dello statuto dell'Universita'.
Art. 206. - Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti alla scuola sono le seguenti:
tassa di ammissione (all'atto della domanda). . . . . . . . L. 10.000 tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 45.000 (in 4 rate) sopratassa di esame. . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 (in 2 rate) contributo di laboratorio . . . . . . . . . . . L. 90.000 (in 3 rate) libretto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 sopratassa esame di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di ripetizione esami . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 tassa ripetizione esami diploma. . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 tassa fuori corso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 contributo pergamena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 tassa diploma all'erario . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000
Art. 207. - Al finanziamento della scuola viene provveduto oltre che con gli introiti di cui all'articolo precedente con eventuali contributi dei Ministeri ed assessorati regionali interessati o di altri enti o istituzioni, pubblici o privati, che intendano cooperare al raggiungimento dei fini che la scuola si propone.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1