Lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 221 dello statuto dell'Universita' di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1038, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, e' integrato con il seguente nuovo comma:
Il conseguimento del diploma di specializzazione in uno degli orientamenti sopra menzionati, offre la possibilita' di accedere agli altri orientamenti mediante l'iscrizione diretta al terzo anno di corso e con la convalida degli studi e degli esami del biennio comune, considerando gli allievi iscritti negli orientamenti in soprannumero.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 269 dello statuto dell'Universita' di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1978, n. 585, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, e' soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 269. - Il numero massimo degli allievi e' di diciassette per anno di corso e complessivamente di ottantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 3
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 272 dello statuto dell'Universita' di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1978, n. 585, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, e' soppresso e sostituito dal seguente:
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria per l'ammissione agli esami.